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Risoluzione n. 10728 del 13 gennaio 2017

Si fa riferimento alla mail con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di vendere integratori alimentari nelle rivendite di generi di monopolio, stante anche il contenuto della nota n. 63644 del 2010, con la quale la scrivente Direzione Generale si era espressa relativamente alla vendita di tali prodotti nelle profumerie.

Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia che con la citata nota n. 63644 la scrivente ha chiarito che, per effetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la Direttiva 2002/46 del 10 giugno 2002 (cfr. articolo 2), gli integratori alimentari devono essere considerati prodotti alimentari e quindi commercializzabili esclusivamente dagli esercizi legittimati a vendere i prodotti del settore merceologico alimentare, con la conseguenza che i titolari di tali esercizi devono risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha modificato ed integrato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Con riferimento alla richiesta posta nel quesito, ossia se quanto espressamente indicato per le profumerie possa ritenersi valido anche per la vendita di tali integratori nelle rivendite di generi di monopolio, si precisa quanto segue.
In via preliminare si evidenzia che i titolari di rivendite di generi di monopolio, sulla base della legge 11 giugno 1971, n. 426 e del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, recanti la disciplina in materia di esercizio dell’attività commerciale antecedente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, avevano diritto ad ottenere, ove la chiedessero, una tabella merceologica ad essi riservata per la vendita di determinati prodotti.

Il contenuto della tabella riservata ai titolari di rivendite di generi di monopolio era elencato nell’allegato 9 al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, modificato dal D.M. 17 settembre 1996, n. 561.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad opera dell’articolo 26 dello stesso, è stato abrogato il D.M. n. 375 del 1988, ad esclusione del comma 9 dell’articolo 56 e dell’allegato 9.

Il citato decreto legislativo n. 114 del 1998, quindi, nel sancire all’art. 25, comma 1, l’ampliamento merceologico al settore alimentare e non alimentare corrispondente per tutti gli esercenti in possesso di autorizzazione commerciale, ha escluso detta possibilità per i titolari della tabella riservata ai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti, ai titolari delle farmacie e ai titolari di rivendite di generi di monopolio.

A seguito della entrata in vigore del decreto n. 114, pertanto, le suddette tre categorie di esercenti, in considerazione del vantaggio consentito dalle norme di porre in vendita in regime esclusivo alcuni prodotti (carburanti, prodotti di monopolio e specialità medicinali), sono stati esclusi dal predetto art. 25 del decreto n. 114 dalla possibilità di usufruire dell’ampliamento al settore merceologico alimentare o non alimentare corrispondente alla tabella merceologica oggetto dell’autorizzazione commerciale. I medesimi, pertanto, oltre a vendere i prodotti già consentiti in via esclusiva, hanno mantenuto la possibilità di ottenere la tabella speciale a loro riservata, il cui contenuto era quello elencato nel citato allegato 9 al D.M. n. 375.

Successivamente, con D.M. n. 561 del 1996, il contenuto delle tabelle riservate ai titolari degli impianti di distribuzione di carburanti e delle rivendite di generi di monopolio è stato ampliato con l’aggiunta di ulteriori prodotti.

Premesso quanto sopra, si rileva che, ai fini dell’ottenimento della tabella speciale riservata ai titolari di rivendite di generi di monopolio, all’interno della quale è prevista anche la voce pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili, evidentemente appartenenti al settore merceologico alimentare), non è richiesto ai medesimi il possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, obbligatori invece per gli esercenti che intendono vendere prodotti alimentari.

In conseguenza di quanto sopra, con riferimento alla possibilità di vendere integratori alimentari da parte dei titolari di rivendita di generi di monopolio, la scrivente ritiene che, stante la circostanza che questi ultimi non sono ricompresi fra i prodotti elencati nella specifica tabella riservata, non è possibile prescindere dal possesso del requisito professionale.

Una diversa interpretazione, peraltro, determinerebbe una disparità di trattamento tra i soggetti in questione e tutti gli altri esercenti l’attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, costretti a munirsi del possesso del requisito professionale di cui al citato articolo 71.

Inoltre, come espressamente precisato nella citata nota n. 63644 del 3-6-2010, il decreto 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la Direttiva 2002/46 del 10 giugno 2002, all’articolo 2 definisce integratori alimentari “i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.

Per effetto del citato decreto gli integratori alimentari sono “commercializzabili in forma preconfezionata” (cfr. art. 1, comma 2) e predosati in “capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari” (cfr. art. 2, comma 3).

Dalla definizione degli integratori alimentari di cui al citato articolo 2 risulta evidente che trattasi di prodotti rientranti nel settore merceologico alimentare. Di conseguenza, detti prodotti possono essere venduti esclusivamente dagli esercizi commerciali legittimati a vendere i prodotti del settore alimentare, i cui titolari devono risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Fermo quanto sopra evidenziato, pertanto, ove i titolari di rivendite di generi di monopolio intendano vendere gli integratori alimentari, i medesimi devono risultare in possesso dei requisiti professionali previsti per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ed acquisire il relativo titolo legittimante all’esercizio.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico