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Risoluzione n. 133794 del 2017

Si fa riferimento alla richiesta pervenuta, con la quale codesto Comune chiede se un soggetto titolare di asilo nido privato con preparazione e somministrazione di pasti possa considerarsi in possesso del requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue:

In via preliminare, richiama l’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 147 del 2012, con il quale è stata riformulata l’alinea del comma 6, dell’articolo 71, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, sopprimendo, tra le modifiche apportate, la locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”.

Per effetto di tale soppressione, pertanto, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6 del citato articolo 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.

Con riferimento, altresì, all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) e h), del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010, purché siano effettuate con modalità o in spazi nei quali è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti.

Per effetto di quanto esposto, la scrivente ha avuto modo di ritenere che i titolari di asili nido privati che somministrano pasti e bevande ai soli bambini assistiti possano essere esonerati dall’obbligo del possesso dei requisiti professionali.

Stante quanto sopra, con riferimento alla richiesta di conoscere se un soggetto titolare di asilo nido privato con preparazione e somministrazione di pasti possa considerarsi in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di un’attività commerciale al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, si precisa che il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce tale possesso a chi ha “ …. esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (…)”.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale ha già avuto modo di esprimersi con nota n. 136797 del 14-6-2012, sostenendo di non poter considerare come impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande la gestione di comunità residenziali (case di riposo per anziani) anche se nel centro cottura delle stesse vengono prodotti e somministrati i pasti degli anziani.

Trattandosi, pertanto, nel caso in questione, di situazione analoga, ovvero non potendosi considerare un asilo nido privato alla stregua di un’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, anche se all’interno vengono preparati e somministrati pasti agli assistiti, la scrivente ritiene di non poter considerare il soggetto in discorso in possesso del requisito professionale richiesto.

  • Fonte MISE – Ministero Sviluppo Economico