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Risoluzione n. 211498

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di conoscere se un soggetto che risulta essere socio lavoratore di una srl. operante nel settore alimentare possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Al riguardo, evidenzia che il soggetto in questione detiene una quota pari all’1% del capitale sociale e risulta essere iscritto alla gestione commercianti dell’INPS, anche se da controlli effettuati non è stato possibile dedurre i contributi versati, mentre non risulta essere iscritto all’INAIL

Chiede, pertanto, stante l’entità marginale della partecipazione al capitale sociale, se il soggetto in discorso possa essere comunque considerato in possesso della qualificazione richiesta.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare richiama quanto disposto dall’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il quale riconosce il possesso del requisito professionale a che ha “… per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.

Ai sensi della vigente normativa in materia, pertanto, l’opera prestata ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale deve essere comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (stante la necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell’attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore) e deve essere stata svolta con carattere di abitualità e prevalenza, svolgendo mansioni adeguatamente qualificate

Nel caso oggetto del quesito, il soggetto risulta iscritto alla gestione commercianti dell’INPS ma codesto Comune riferisce che dai controlli effettuati non è stato tuttavia possibile dedurre i contributi versati.

Al riguardo, la scrivente ha comunque avuto modo di precisare che possono essere ritenuti validi anche altri mezzi alternativi sostanzialmente equivalenti, quali l’iscrizione all’INAIL o le buste paga.

Dalle informazioni ricevute il soggetto in discorso non risulta essere iscritto all’INAIL mentre nulla è stato precisato con riguardo ad eventuali buste paga; esso, inoltre, risulta in possesso di una quota marginale della partecipazione, ossia l’ 1% del capitale sociale.

In conseguenza di quanto sopra, ad avviso della scrivente Direzione Generale, qualora non sia possibile procedere agli accertamenti del caso anche tramite mezzi alternativi, si ritiene di non poter valutare positivamente il possesso del requisito professionale in oggetto.

Inoltre, stante la circostanza che la partecipazione del socio al capitale sociale è conseguente all’apporto del proprio lavoro a titolo di conferimento, l’esiguità della partecipazione nel caso di specie non farebbe salva neanche la possibilità della valutazione positiva dell’abitualità e della prevalenza delle mansioni lavorative.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico