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Risoluzione n. 45552 del 25 gennaio 2018

Con la nota n. 536983 del 7-12-2017 la scrivente Direzione Generale ha risposto ad un quesito posto da un Comune riguardante la circostanza che i modelli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, ai sensi dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, non prevedono le modalità con cui vanno effettuate le comunicazioni relative ad eventuali modifiche riguardanti il legale rappresentate, il preposto o la forma societaria.

Il Comune in discorso, pertanto, ha chiesto chiarimenti nel caso in cui emerga tale esigenza stante la necessità, per il nuovo rappresentante legale o preposto, di rendere le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti professionali.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale, con la nota in premessa citata, ha evidenziato, in via preliminare, che l’adozione dei moduli unificati e standardizzati risulta essere un lavoro tuttora in itinere, essendo pertanto presumibile l’implementazione della modulistica.

Ha ritenuto, inoltre, ammissibile, in mancanza di specifiche modalità per effettuare le comunicazioni relative alle eventuali modifiche in discorso, che i Comuni possano organizzarsi autonomamente al fine di garantire all’interessato di ottemperare alle prescrizioni di legge, rimettendosi comunque alle eventuali determinazioni del competente Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale, con la nota n. 3431 del 16-1-2018 ha precisato quanto di seguito si riporta.

“In riferimento al primo quesito e, in particolare, se sia corretto richiedere la presentazione di un nuovo modello di SCIA Unica (o nel caso di aree soggette a tutela, la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione), al fine di consentire eventuali modifiche nonché al nuovo rappresentante legale o preposto di rendere le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti professionali, si evidenzia che l’attività di standardizzazione della modulistica, ancora non completata, viene sviluppata sulla base della ricognizione delle attività/procedimenti, contenuta nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 e dei relativi regimi amministrativi.

Pertanto, i moduli hanno preso in considerazione esclusivamente le voci espressamente indicate nella Tabella (es. avvio, trasferimento di sede, subingresso, ampliamento, cessazione) con riferimento alle diverse tipologie di attività. Resta fermo che per gli altri eventi legati alla vita dell’impresa le Amministrazioni continuano ad utilizzare la modulistica in uso, sulla base dei regimi amministrativi previsti e che possono, in alcuni casi, differire sulla base di specifiche normative regionali.

Si fa infine presente che nella modulistica è stata inserita una formula con la quale il soggetto dichiara “di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato”. Tale dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, è sempre soggetta a controllo di veridicità.

Infine, in merito allo specifico aspetto relativo alla dichiarazione sui requisiti professionali da parte del preposto, si rappresenta che la dichiarazione allegata al modulo standardizzato può essere utilizzata anche ai fini della comunicazione da parte del nuovo preposto. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che non sia necessario presentare una nuova SCIA per comunicazioni relative a eventuali modifiche riguardanti il legale rappresentante o il preposto all’attività commerciale e si concorda con quanto affermato da codesto Ministero circa l’ammissibilità che, in mancanza di specifica modulistica standardizzata per effettuare tali comunicazioni, i Comuni si organizzino autonomamente al fine di garantire all’interessato di ottemperare alle prescrizioni di legge”.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico