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Risoluzione n. 211469

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Provincia chiede un parere in merito alla figura del preposto.

Riferisce, al riguardo, di un soggetto che è stato nominato qualche anno fa preposto di un esercizio commerciale del settore alimentare in quanto all’epoca in possesso dei prescritti requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Riferisce, altresì, che il medesimo soggetto, il quale dovrebbe essere nominato preposto in altro esercizio commerciale, nel frattempo è andato in pensione e conseguentemente non risulta più possedere i due anni di pratica lavorativa negli ultimi cinque come dipendente, anche se, comunque, mantiene ancora la preposizione presso l’altro esercizio commerciale.

Chiede, pertanto, se ai fini della qualificazione professionale sia possibile conteggiare negli ultimi cinque anni anche la pratica lavorativa svolta in qualità di preposto.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale, ritiene che, nel caso specifico, trattandosi di un soggetto che ancora ricopre la funzione di preposto in ambito commerciale, il medesimo non possa non considerarsi in possesso del requisito professionale richiesto.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico