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Risoluzione n. 52705 del 15 aprile 2015

Oggetto: Sala giochi – VLT – Attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione centrale accertamento e riscossione – n. 940 del 13-2- 2015, con la quale l’Amministrazione in parola, ha risposto alla nota n. 194685 del 4-11-2014 della scrivente Direzione.

In particolare con tale nota veniva inoltrato alla competente Agenzia delle Dogane un quesito di un Comune recante richiesta di chiarimenti in merito ad un’attività di sala giochi con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività accessoria e servente rispetto a quella di offerta di gioco pubblico.

Nello specifico, stante il fatto che la medesima ditta che esercita l’attività di sala giochi e annessa somministrazione, è intestataria anche di licenza per l’attività di gioco tramite VLT da svolgersi nei medesimi locali, è stato chiesto di conoscere:

se possa essere rilasciata autorizzazione all’installazione del cartellone pubblicitario contenente l’indicazione di “Ric. N. PD 51084 Sisal, Superenalotto, Win for life” nonché di ulteriori attività quali ricariche telefoniche o ricarica pay Cartasì, pagamento bollette, etc. svolte all’interno dei medesimi locali;

se nei locali suddetti possa essere altresì svolta l’attività di allietamento/intrattenimento.

La scrivente Direzione, con la nota sopracitata, nell’evidenziare che la disciplina nazionale recante la normativa inerente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande non reca limitazioni con riferimento alla possibilità di esercitare nel medesimo locale anche altre tipologie di attività, stante il fatto che il quesito non riguardava tanto l’applicazione della generale disciplina del commercio, quanto piuttosto prevalentemente la disciplina delle attività di gioco lecite ha inoltrato il parere alla competente Agenzia delle Dogane, la quale con la già citata nota n. 940 ha precisato quanto segue:

In merito, si evidenzia innanzitutto che la problematica si pone esclusivamente in relazione agli apparecchi VLT presenti nella sala giochi dove è altresì svolta l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per le sale VLT, l’articolo 12, comma 1, punto 2, lettera I del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico.

Coerentemente con la predetta statuizione l’articolo 9, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto direttoriale 22 gennaio 2010, ha indicato i luoghi di possibile installazione degli apparecchi VLT.

Con successiva circolare prot. 29581/Giochi/ADI del 7 settembre 2010, sono stati forniti chiarimenti in merito alle caratteristiche degli ambienti dedicati, tipizzati dal suddetto articolo 9 precisando, in particolare, l’esclusione per alcune tipologie di esercizi, in particolare BAR, non rientranti nel numero chiuso di esercizi in cui possono invece essere installati gli apparecchi VLT.

Ciò premesso, si ritiene che i chiarimenti in merito alla natura delle ulteriori attività da svolgersi nei medesimi locali ove si svolgono attività di gioco tramite VLT, siano prodromici e necessari al fine di rispondere al 1° dei quesiti posti, concernente il contenuto del cartellone pubblicitario.

La norma ha inteso sicuramente escludere la commistione tra attività di gioco pubblico esercitate tramite VLT ed altre attività, consentendo, oltre al gioco, la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzata non in via autonoma ma come attività meramente accessoria e servente rispetto all’offerta di gioco pubblico, sempreché l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco e l’area di somministrazione non risulti situata immediatamente dopo l’ingresso al locale (v. anche art. 3, n. 2, del decreto direttoriale 27 luglio 2011).

A parere dello Scrivente, comunque, le disposizioni per l’installazione degli apparecchi VLT seguono necessariamente anche la disciplina degli esercizi presso i quali gli apparecchi in questione vanno collocati, sia con riferimento alle attività consentite, sia in materia di eventuali pubblicità di dette attività nell’insegna al pubblico.

Ovviamente, relativamente alle attività di gioco, è sempre necessario il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, c.d. Balduzzi, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Le norme dettate in materia di apparecchi VLT escludono, infine, la possibilità di estendere il concetto di somministrazione di alimenti e bevande ad ulteriori fattispecie di attività di intrattenimento/allietamento, non meglio precisate”.