Commercio Itinerante: illegittimi i limiti di orario e di stazionamento
TAR Lombardia, Sezione I – Sentenza del 2014 n. 141
E’ stato accolto il ricorso presentato da alcuni commercianti sulle aree pubbliche contro alcuni provvedimenti del comune di Milano che limitavano l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche.
Per il Tar sono fondati i motivi con i quali i ricorrenti hanno rispettivamente dedotto ed in particolare :
a) la violazione della normativa nazionale sulla liberalizzazione degli orari (art. 3, comma 1 della legge 223/2006), nonché l’insussistenza di “comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o (…) altri motivi di pubblico interesse” che possano giustificare, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 114/1998 e dell’art. 22 della legge regionale 6/2010, le imposte limitazioni (cfr. pag. 11) e, in particolare, il divieto di esercizio “in forma itinerante in un medesimo punto per (il tempo strettamente necessario alla vendita e comunque) un tempo non superiore alle due ore” (cfr. pag. 13);
b) il difetto di motivazione concernente non soltanto la limitazione oraria (dalle 8 alle 24), ma anche quella territoriale perseguita dall’Amministrazione mediante un notevole incremento del novero delle vie e piazze interdette al commercio itinerante (si tratterebbe di cinquantatre siti, individuati soprattutto in prossimità dello stadio Meazza e degli accessi alla metropolitana). A ciò si aggiungerebbe la sproporzione del divieto, imposto dal comma 3 dell’art. 8 alle “vie direttamente confluenti nelle località sopraindicate per un’estensione non inferiore ai 300 metri.
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