Commercio Alimentare e Somministrazione

Corso SAB online – Corso ex REC online – Corso Somministrazione Alimenti e Bevande in modalità FAD (Online)

Conosciuto anche come corso ex REC, Addetto al Commercio e alla Somministrazione di Alimenti e Bevande, SMA, fruibile in modalità FAD/AULA.

Corso SAB – Corso SMA – Addetto al Commercio e alla Somministrazione Alimenti e Bevande 

(corso ex RECRegistro Esercenti il Commercio – ONLINE/AULA)

Corso SAB online/aula per il conseguimento del requisito professionale valido su tutto il territorio nazionale.

Descrizione generale corso SAB Fad/Aula.

Il Corso di Formazione “Addetto al Commercio e alla Somministrazione di Alimenti e Bevande” – SAB online (corso ex REC) – viene svolto in modalità FAD/AULA.

Collaboratori preparati e disponibili ti consiglieranno e aiuteranno in tutto l’iter burocratico e logistico; ti assisteranno dalla presentazione dei documenti propedeutici alla partecipazione al corso fino al giorno della prova finale.
Consegui il tuo attestato studiando comodamente quando e dove vuoi. Non perdere tempo. Approfittane subito.

Modalità d’iscrizione al corso di Addetto al Commercio e alla Somministrazione di Alimenti e Bevande (corso ex REC online)

È necessario produrre apposita richiesta presso la segreteria dell’ente erogatore del corso, unitamente alla seguente documentazione:

  • Carta di identità fronte/retro;
  • Tessera sanitaria fronte/retro;
  • Modulo di iscrizione

I cittadini extracomunitari, qualora il titolo sia stato acquisito all’estero, devono presentare: titolo di studio in copia autenticata, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; permesso di soggiorno.

Il giorno degli esami, per tutti i corsisti iscritti al corso, svolto presso la sede di Reggio Calabria, che ne faranno preventiva richiesta, l’Istituto di Formazione che gestisce il corso, offrirà un servizio gratuito di accompagnamento presso la propria sede.

Autorizzazioni

Ricordiamo che l’Ente di Formazione erogatore del corso è regolarmente Accreditato al Settore Lavoro e Formazione Professionale della Regione e della Provincia, enti pubblici che autorizzano e certificano la validità delle attestazioni rilasciate.

Certificazioni

L’attestato del corso SAB (corso ex REC) è requisito professionale valido su tutto il territorio nazionale.

Fac simile attestato rilasciato

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Marco Criaco

Promotore, coordinatore ed organizzatore di Corsi Professionali

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  • Gentile Marco,
    premetto i miei sinceri complimenti per l’organizzazione perfetta del corso Sab, tutti gli operatori con cui ho avuto modo di interfacciarmi hanno dimostrato grande professionalità e una disponibilità ormai rara.

  • Buongiorno, chiedo di conoscere:
    se in una villa privata, concessa occasionalmente per matrimoni, sia possibile utilizzare una tensostruttura ove riscaldare e mettere nei piatti gli alimenti; mi riferisco ovviamente a soggetto che si occupa di banqueting con regolare licenza se in locale che il proprietario metterebbe a disposizione con destinazione diversa da cucina, possa essere oggetto di eventuale autorizzazione da parte delle autorità competenti.

    Grazie

    • In riferimento sua cortese richiesta pervenuta e, senza pretesa di sostituirci agli organi competenti in materia, che consigliamo sempre e cmq di interpellare, ci permettiamo fornire ns. personale parere, in merito:
      - per quel che riguarda il poter utilizzare una c.d. tensostruttura, non vediamo motivi ostativi per cui la stessa non possa essere usata, visto anche l'utilizzo temporaneo e non permanente. Naturalmente, la struttura, sarebbe opportuno che rispettasse la norma UNI EN 13782:201508 in vigore da ottobre 2015, che specifica i requisiti di sicurezza relativi alla progettazione, al calcolo, alla costruzione, all'installazione e alla manutenzione di tende installate in maniera itinerante, temporanea, con superficie coperta maggiore di 50 m2. La norma si applica anche a tende piccole multiple, che non sono normalmente trattate dalla presente norma, che sono installate vicine e che insieme coprono una superficie maggiore di 50 m2.

      - per quel che concerne il locale che un soggetto metterebbe a disposizione, con destinazione d'uso diversa da cucina, invitiamo a consultare un interessante parere chiesto al Comune di Aversa che, attenziona, anche, il caso in questione, citando la Risoluzione n. 556099 del 11 novembre 1998 e il successivo Parere 559/C del 15 febbraio 1999 del Mise – Ministero dello Sviluppo Economico.
      * Uffici di riferimento: Suap e/o Ufficio Commercio, Asp territoriale.

    • Buongiorno sig. Violi, in riferimento sua cortese richiesta con la quale chiedeva un ns. personale parere in merito al possibile riconoscimento della sua attività di cuoco, quale requisito abilitante alla professione per una attività del settore alimentare e/o della somministrazione di alimenti e bevande, le consigliamo, dopo aver valutato alcune normative di settore, quanto delle risoluzioni del Mise, di recarsi c/o il Suap ufficio commercio o CCIAA della sua città, con un estratto contributivo dell'Inps, dal quale si dovrà evincere l'attività realmente prestata ed il livello di inquadramento. Detta verifica, risulta necessaria, anche sulla base delle indicazioni fornite dal predetto Ministero, che richiama quanto disposto dall’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ossia che il requisito professionale è riconosciuto a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande “… in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti …”.

      Augurandoci aver fatto cosa gradita, rimaniamo a sua disposizione per altre eventuali info, in merito.

  • Ringrazio moltissimo il sig. Criaco in quanto, contattato telefonicamente per informazioni circa il corso, mi ha segnalato che il mio diploma (ragioneria 1992) ha validità per la somministrazione di alimenti e bevande, inviandomi addirittura via mail anche risoluzione del MISE in cui era indicata questa particolarità. Il mio Comune di residenza - Ufficio Suap, consegnata la documentazione inviata dal sig. Criaco e copia del diploma, ha confermato che non è necessario, per me, effettuare il corso.
    Veramente persona di grande onestà e correttezza.

    • Buonasera, lo staff di Assiform Community la ringrazia, per il positivo commento inviato. Dello stesso, rimarrà traccia indelebile, all'interno della nostra Associazione.
      Cordiali saluti.

  • Salve.. Ho una domanda.. Io ho lavorato n un bar per 2anni di cui 3mesi con voucher e il restante con contratto rinnovato ogni 3 mesi ma ero inquadrata come addetta alle pulizie e aiuto barista
    Valgono per il REC????
    Grazie

    • Buongiorno, in riferimento al quesito che poneva, ci permettiamo esprimere un ns. personale giudizio, fermo restando che deve sempre e cmq rivolgersi alle autorità competenti, in materia.

      L'art.71 del D.Lgs. 59/2010 recita:

      l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
      a) .....

      b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

      Il Mise, Ministero dello Sviluppo Economico, con una delle tante Risoluzioni, nello specifico la 51281 del 28/02/2012 (allegata), esplicita i livelli professionali del CCNL, considerati validi ai fini del riconoscimento della professione.

      E' opportuno, pertanto, sentire lo Sportello Suap e/o Ufficio Commercio della sua città, con buste paga ed estratto conto contributivo, per verificare la sua posizione.

      Cordiali saluti.

  • Vorrei porre una domanda: una persona che è stata assunta per 5 anni come lavoratore dipendente di 5 livello aiuto barista presso un bar, può avere i requisiti per diventare preposto presso una nuova struttura? Questa mattina mi è stato detto dall'amministrazione comunale che deve essere almeno di 4 livello.

    • Se il soggetto in questione ha maturato almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, c/o una azienda operante nel settore alimentare e/o della somministrazione di alimenti e bevande, può operare, senza problemi, come preposto. Naturalmente, il tutto, deve essere verificato da apposito estratto conto contributivo dell'Inps. Bisogna, altresì, verificare, con quale mansione e livello, il soggetto è stato inquadrato. La invitiamo a consultare un’importante Risoluzione del Mise, la n. 129418 del 10/05/2016, dove, in via preliminare, il Mise, richiama quanto disposto dall’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ossia che il requisito professionale è riconosciuto a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande “… in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti …”. Il dettato normativo richiede, pertanto, la specifica condizione di “dipendente qualificato” e per questo motivo la scrivente Direzione ha riconosciuto validi i requisiti professionali di quei soggetti inquadrati almeno in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi. Nello specifico, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell’ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi), è stata considerata condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in discorso l’inquadramento almeno al quarto livello. Le “conoscenze specifiche e tecniche e le capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi”, che rendono un dipendente qualificato, non sono infatti riscontrabili nel c.c.n.l. del turismo e pubblici esercizi, ad avviso della scrivente, al quinto livello di inquadramento. Infatti, al quarto livello del c.c.n.l. del contratto del turismo e pubblici esercizi appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite..”, mentre al quinto livello appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro..”. Come già sostenuto, il dipendente qualificato è colui che è in possesso di conoscenze specifiche nonché specialistiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, condizione riscontrabile, ad avviso della scrivente, a partire dal quarto livello del ccnl in discorso. Nel quinto livello del c.c.n.l. del contratto turismo e pubblici esercizi, detta specificità o specializzazione non è richiesta; per lo svolgimento di compiti esecutivi non è infatti necessaria una “specifica” preparazione.

  • Buonasera, volevo alcune info sul corso Sab online; insieme alla mia famiglia, ero socia in una salumeria a Trieste e ora dirigo un centro estetico ed ho bisogno di avere il Sab. Visto che su tutti i siti chiedono gli ultimi 5 anni di attività, la salumeria è stata chiusa nel 2005, i requisiti non rimangono? La ringrazio infinitamente per le delucidazioni.

    • Salve, se ha conseguito il requisito professionale, cioè l'attestato di formazione, ha validità per sempre; per il discorso di essere stata socia, la legge stabilisce che deve avere due anni di contributi versati, negli ultimi cinque, da verificarsi tramite appositi estratti Inps, avendo ben definita la qualifica ed il livello retributivo. Avendo chiuso la salumeria nel 2005, deve obbligatoriamente conseguire il requisito professionale abilitante, indispensabile per poter operare in un’attività del settore alimentare e/o della somministrazione di alimenti e bevande.

  • Buonasera, mi hanno chiesto di fare da preposto per un bar in quanto ho l'abilitazione, vorrei chiedere se ho delle responsabilità a mio carico, potrei ricevere delle sanzioni se l'esercente non adotta misure igieniche appropriate? La mia paura è che se non va bene qualcosa chiamano me a rispondere anche con sanzione. Lui ha detto che non c'è bisogno di assumere.

    • Buonasera, ha onori ed oneri, come in tutte le situazioni similari. Nel senso che la presenza deve essere effettiva e non solo nominalistica. Pur potendo operare anche con una semplice procura, non essendo peraltro vincolato a rapporti di subordinazione con il suo committente, sarà sempre e cmq un riferimento all'interno dell'azienda. Le sue responsabilità non sono solo riconducibili ad eventuali misure igieniche poco appropriate ma, riguardano, in toto, la vita operativa dell'azienda appunto. Si consulti con un suo consulente di fiducia, prima di accettare l'incarico di che trattasi.

  • Buonasera, all'interno di un'associazione sportiva abbiamo una mensa/tavola calda dove il preposto alla somministrazione è il cuoco che ha regolare contratto e un corso haccp da responsabile Il cuoco ha più di 5 anni di esperienza alle dipendenze di un’azienda privata; siamo in regola?

    • Buonasera, per essere in regola, il preposto deve essere in possesso o del requisito abilitante alla professione o di esperienza certificata da appositi contributi Inps versati o da altro e diverso titolo abilitante. È da vedere, altresì, la natura dell'associazione ed il suo statuto.

  • Buongiorno, volevo fare una domanda riguardo il preposto per la somministrazione di cibo e bevande di un bar; sono amministratore unico e gestisco un bar da circa 2 anni, con regolare posizione contributiva Inps e mia moglie mi fa da preposto. Ora vorrei rilevare un secondo bar e chiedevo se ho ancora bisogno di nominarla come preposto e se c’è un termine entro il quale non ne ho più bisogno. Io, ho i requisiti?

    • Buongiorno, in riferimento a quanto chiedeva, proprio in merito alla carica da lei ricoperta quale Amministratore di una impresa operante nel settore alimentare e/o della somministrazione di alimenti e bevande, ci permettiamo inviare, in allegato, una importante Risoluzione del Mise, la n. 153465 del 10/08/2011, che invitiamo a leggere con attenzione.
      Per quanto concerne il soggetto componente il Consiglio di Amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande si evidenzia che il medesimo può considerarsi in possesso del requisito professionale solo qualora l’attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.
      Ciò significa che la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l’acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché,
      ovviamente, a norma con le contribuzioni previdenziali previste
      Alla luce di quanto, le consigliamo di rivolgersi al Suap e/o Ufficio Commercio della sua città, per verificare il tutto. Noi, riteniamo la sua attuale posizione lavorativa, requisito abilitante alla professione.

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