Risoluzione n. 122063 del 3 maggio 2016
Oggetto: Attività di commercio al dettaglio in sede fissa – Affidamento in gestione di reparto –
Si fa seguito alle note, con le quali codesti Enti chiedono precisazioni in merito all’istituto dell’affidamento di reparto commerciale, il quale non risulta disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In particolare, le richieste concernono quanto di seguito si riporta:
1. se oggetto dell’affidamento debba essere uno o più reparti in cui risulta già organizzato l’esercizio commerciale, ma in maniera da non comprendere la totalità dei reparti;
2. se, a seguito dell’affidamento della gestione di uno o più reparti, la superficie di vendita dell’esercizio commerciale riservata al titolare dell’autorizzazione commerciale possa ridursi ad una percentuale simbolica rispetto all’intera superficie di vendita autorizzata, o addirittura nulla; 3. se possa ritenersi ammissibile il ”sub affido” di reparto, tramite cessione del contratto a terzi, ai sensi dell’articolo 1406 del C.C., a condizione che l’originario contratto di affido di reparto contempli tale ipotesi in un’apposita clausola;
4. se il pagamento dei prodotti esitati presso il reparto dato in affido possa avvenire presso una cassa ivi collocata o direttamente presso le casse del supermercato.
Al riguardo, la scrivente Direzione, rappresenta quanto segue.
In via preliminare, con riferimento al quesito n. 1, ribadisce il contenuto della circolare n. 3467 del 28-5-1999, con la quale è stato precisato che “… il titolare dell’esercizio può affidare uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio previa comunicazione al comune competente per territorio”, nonché della nota n. 549384 dell’11-3-2003, la quale sottolinea che “… se si ricorre all’affidamento di reparti, in ogni caso ciò non può riguardare la totalità dei reparti perché ciò significherebbe svuotare di contenuto l’autorizzazione rilasciata per una media struttura di vendita”.
Con riferimento al quesito n. 2 precisa quanto segue.
In via preliminare, sottolinea che l’istituto della gestione di reparto era espressamente disciplinato dai commi 14 e 15, dell’articolo 41, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375
(abrogato, salvo alcune disposizione specifiche, dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 114 del 1998), recante le norme di esecuzione dell’abrogata legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, i quali disponevano che “14. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel registro, dandone immediata comunicazione alla camera di commercio, al comune e all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione risponde dell’attività esercitata dal soggetto stesso. Questi deve fare denuncia dell’esercizio dell’attività alla camera di commercio (…), nonché fare all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui all’art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 15. La fattispecie di cui al comma 14 del presente articolo non costituisce un caso di subingresso”.
Ciò premesso, stante l’abrogazione delle citate normative di settore, l’istituto dell’affidamento di reparto commerciale non risulta disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la conseguenza che la scrivente Direzione è intervenuta con la circolare n. 3467 del 1999, precisando, al punto 12, che “Il decreto n. 114 non menziona la fattispecie dell’affidamento in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale organizzato in relazione alla gamma di prodotti trattati ed alle tecniche di prestazione del servizio. Ciò non significa che abbia inteso vietarla ritenendosi che la fattispecie sia rimessa all’autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, il titolare dell’esercizio può affidare uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio previa comunicazione al comune competente per territorio”.
Altresì, con la nota n. 549384 dell’11-3-2003, ha ulteriormente chiarito di ritenere “.. che in materia i rapporti tra titolare dell’esercizio ed affidatario possono essere regolati dalle parti in base alla normativa dettata dal codice civile attraverso i principi dell’autonomia contrattuale delle parti” nonché che “.. se si ricorre all’affidamento di reparti, in ogni caso ciò non può riguardare la totalità dei reparti perché ciò significherebbe svuotare di contenuto l’autorizzazione rilasciata per una media struttura di vendita”.
Da quanto esplicitato si evince che l’istituto dell’affido di reparto è consentito negli esercizi commerciali organizzati in più reparti, previa sottoscrizione di un contratto di affido sulla base della normativa dettata dal codice civile, attraverso i principi dell’autonomia contrattuale delle parti.
Considerato che la gestione del reparto è una gestione aziendale in proprio, regolata da un accordo contrattuale tra le parti, non sussistendo tra gestore ed affidatario alcun rapporto di dipendenza, fermo restando che il titolare dell’esercizio commerciale è tenuto a comunicare al Comune l’eventuale affido di reparto ad altro soggetto, si evidenzia che quest’ultimo, a sua volta, è tenuto, in quanto esercente in proprio l’attività aziendale, ad iscriversi al Registro
Imprese, oltre a dover risultare in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
In ogni caso, la gestione di reparto si differenzia dal subingresso per trasferimento in gestione dell’azienda in quanto, nel primo caso, l’azienda e l’autorizzazione correlata continuano a rimanere in capo al titolare mentre nel caso di subingresso il subentrante deve effettuare la SCIA ai fini dell’intestazione pro tempore del titolo legittimante l’esercizio dell’attività.
Di conseguenza, anche a seguito di affidamento di uno o più reparti, al titolare dell’esercizio commerciale resta comunque intestata l’autorizzazione riferita all’intera superficie di vendita, in quanto una riduzione della medesima per la parte occupata dal reparto in affido ad altri risulterebbe inammissibile.
Per quanto concerne il quesito n. 3, si precisa di ritenere ammissibile il subaffido del reparto tramite cessione ad altro soggetto a condizione, ovviamente, che il titolare dell’esercizio organizzato in più reparti ammetta tale ipotesi e apposita clausola del contratto la contempli.
Anche in questo caso valgono le precisazioni fornite con riferimento al quesito n. 2.
In conclusione, con riguardo al quesito n. 4, relativo al pagamento del prodotto acquistato nel reparto dato in concessione, ossia se questo possa avvenire alle casse del supermercato o direttamente presso il reparto in gestione, la scrivente inoltra la presente nota al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale è pregato di far conoscere il proprio avviso al riguardo.
Fonte: Mise (Ministero Sviluppo Economico)
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