Attività di commercio all’ingrosso – Verifica requisiti soggettivi
Risoluzione n. 45699 del 19 marzo 2014
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto Comune chiede un parere sulla corretta interpretazione dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., riguardante l’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).
Fa presente, al riguardo, che il comma 2 del citato articolo 19 dispone che: “L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione alla amministrazione competente“.
Evidenzia, inoltre, che l’articolo 38, comma 3, lettera e), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recita: “l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico”.
Sottolinea, altresì, che il comma 2 dell’articolo 5 del DPR 7 settembre 2010, n. 160 dispone che La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, e presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed efietti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
Il successivo comma 5 del medesimo articolo 5 stabilisce, infine, che: “A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell ’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l ’intervento o l’attività.
Stante quanto evidenziato, con riferimento nello specifico all’attività di “Acconciatore ed estetista”, codesto Comune rileva che il punto 10.1 della la circolare n. 3656/C del 12-9- 2012, riguardante le modalità di presentazione della SCIA per le attività in discorso ribadisce che: “Gli articoli 15 e 16 () al fine di allineare queste attività alle altre attività regolamentate, e per consentire ai SUAP un ordinato svolgimento delle attività ad essi affidate dalla legge, richiedono che i responsabili tecnici delle imprese in oggetto, siano iscritti nel REA. Essendo le attività in esame soggette a SCIA, l’iscrizione nel REA e contestuale alla presentazione della medesima a norma dell’articolo 5 del DPR 160 del 2010 e del DM 10 novembre 2011.
Fermo quanto disposto, evidenzia che la locale CCIAA, che legge per conoscenza, richiamandosi proprio alla suddetta circolare n. 3656/C, riterrebbe che il termine “può”, previsto dall’articolo 19, comma 2, della citata legge n. 241 del 1990, debba essere inteso come “deve” in quanto dovrebbe esserci corrispondenza tra la data di inoltro on line della SCIA e la data di effettivo inizio dell’attività da parte dell’imprenditore, ciò significa, pertanto, che a parere della locale CCIAA, quest’ultimo sarebbe tenuto a presentare la SCIA solo quando possa iniziare effettivamente l’attività.
Stante quanto rappresentato, chiede, pertanto se sia corretta, da parte della CCIAA, tale lettura dell’articolo 19, oppure se, come riterrebbe invece codesto Comune, l’imprenditore possa comunque iniziare l’attività oggetto della SCIA anche decorsi alcuni giorni rispetto alla data di inoltro online della stessa al SUAP.
Al riguardo la scrivente Direzione evidenzia quanto segue:
In via preliminare si precisa che per effetto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad opera dell’articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’istituto della SCIA ha preso il posto della “Dichiarazione di inizio attività” ed è stato ritenuto applicabile a tutti i procedimenti tranne quelli discrezionali e quelli espressamente elencati nel medesimo articolo.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa, ma ciò non rappresenta un obbligo in quanto, stante il dettato normativo, la decisione è rimessa all’imprenditore.
Resta fermo, comunque, che l’inoltro della SCIA comporta, in ogni caso, l’avvio dell’attività di impresa ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore.
Commenti recenti