Quesito in materia di esercizi di vicinato – Consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia – Installazione erogatore di birra alla spina
Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014
Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con il quale la S.V., in nome e per conto del proprio cliente esercente attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di installare, presso un esercizio di vicinato, un erogatore di birra alla spina sopra il banco.
Al riguardo fa presente che:
– tale apparecchio permette di spillare la birra in un bicchiere di plastica da asporto che verrà immediatamente chiuso ermeticamente con un apposito coperchio di plastica, al fine di consentire al cliente di uscire dal locale e consumare la birra al di fuori dell’esercizio commerciale;
– tanto all’interno quanto all’esterno dell’esercizio commerciale non verrà preposta attrezzatura atta a consentire il consumo della merce sul posto
– alcuna zona interna, esterna o attigua all’esercizio stesso è predisposta per il servizio al pubblico, sia esso assistito e non.
Chiede, pertanto, un pronunciamento sulla liceità o meno dell’installazione dell’erogatore di birra alla spina compatibilmente con la normativa vigente.
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
L’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.
Va sottolineato, altresì, come specificato al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006, che la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Detta legge, infatti, nel disciplinare l’attività di somministrazione, stabilisce all’articolo 1, comma 1 che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita in “ tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.
Con riferimento ai limiti e alle modalità da rispettare in caso di consumo sul posto negli esercizi di vicinato e negli impianti di panificazione, con alcuni pareri ministeriali la scrivente Direzione ha approfondito la questione degli arredi richiamati dalla disposizione, nonché quella delle attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione, annoverando tra queste le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie, così come macchine industriali per il caffè, il cui utilizzo non è ammesso nel caso di consumo sul posto da parte degli esercizi in questione.
Allo stato, pertanto, la disciplina in materia di consumo sul posto continua ad escludere la possibilità di contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili, fatta salva solo la necessità di un’interpretazione ragionevole di tale vincolo, che non consente di escludere, ad esempio, la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio (cfr. parere n. 75893 del 8-5-2013, all. 1).
Fermo quanto sopra, nel caso oggetto del quesito, la scrivente fa presente di ritenere che la vendita di birra alla spina in bicchieri di plastica, anche se predisposti per il consumo al di fuori dell’esercizio commerciale, configura un’attività di somministrazione non consentita.
Peraltro, già con parere n. 211431 del 12-10-2012 (all. 2) la scrivente ha avuto modo di sottolineare che anche la vendita di cioccolata calda in tazza configurerebbe un’attività di somministrazione non consentita.
Va rilevato, altresì, in via generale e per concludere, che la birra è una bevanda alcoolica e, pertanto, da somministrare per il consumo immediato non negli esercizi legittimati all’attività di vendita al dettaglio ma esclusivamente negli esercizi abilitati per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., attività soggetta peraltro alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr. articolo 86) ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione ai sensi del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
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