Risoluzione n. 86321 del 9 giugno 2015
Oggetto: Quesito in materia di consumo sul posto per le imprese artigiane
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Regione, in procinto di predisporre una norma volta a regolamentare il consumo sul posto da parte delle imprese artigiane, chiede un parere in merito alla fattispecie in discorso.
Nello specifico, rappresenta che quanto evidenziato dalla scrivente Direzione con riferimento agli arredi ammessi, in particolare l’esclusione della possibilità di contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili, risulterebbe di difficile applicazione, stante la circostanza che anche se un’impresa artigiana disponesse separatamente panchine e piani di appoggio, sarebbero poi i clienti stessi a spostarli e quindi a renderli associati tra loro, risultando, inoltre, difficile vietare ai medesimi un’operazione del genere, con la conseguenza che l’artigiano potrebbe vedersi comminare una sanzione per un comportamento a lui non imputabile.
Fermo quanto sopra, evidenzia, pertanto, che il criterio per distinguere tra consumo immediato e attività di somministrazione non può essere la non associazione tra sedute e piani di appoggio, bensì il servizio non assistito, stante il fatto che è proprio il servizio ai tavoli con personale a ciò dedicato e che prende le ordinazioni e le consegni ai clienti ad essere l’elemento caratterizzante della somministrazione in senso stretto.
Chiede, pertanto, di conoscere quali norme di legge sarebbero violate qualora venissero utilizzati in associazione tra loro piani di appoggio e sedute presso le imprese artigiane per il consumo immediato sul posto con l’esclusione del servizio assistito.
Al riguardo la scrivente, in via preliminare, in materia di consumo sul posto, rappresenta quanto segue.
L’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.
L’articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.
Infine, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare “…..il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.
Tali fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato) in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.
Con riguardo alle modalità applicative di cui sopra, esse sono ampiamente definite al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006: il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti alimentari “… non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto riguarda gli arredi (…) è di tutta evenienza che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287”
Detta legge, infatti, nel disciplinare l’attività di somministrazione, stabilisce all’articolo 1, comma 1 che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita in “ tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.
L’elemento di distinzione tra l’attività di somministrazione e l’attività di vendita è la presenza di una attrezzatura in grado di consentire che i prodotti oggetto della vendita, ossia gli alimenti e le bevande, possano essere consumati dagli acquirenti “nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico” a tal fine attrezzati. Pertanto si può parlare di somministrazione di alimenti e bevande in senso proprio, soltanto nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga in locali dotati di una attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto.
Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così come macchine industriali per il caffè, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.
Per garantire le condizioni minime di fruizione è stato infatti ritenuto ammissibile solo l’utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
Successivamente con il parere n. 75893 dell’8-5-2013, la scrivente ha previsto la possibilità di consentire la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio, essendo invece tipica di bar e ristoranti la consumazione seduti al tavolo, anche se eventualmente svolta con modalità self service.
A tale proposito, si precisa ulteriormente che i piani e le sedute richiamati nel citato parere devono intendersi non abbinabili, non nel senso che la loro collocazione all’interno dell’ambito spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli), ma nel senso che l’utilizzo congiunto della seduta e del piano d’appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).
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