Quesito del 20/01/2017
Con messaggio di posta elettronica è stato trasmesso a questa Amministrazione un quesito concernente le attività professionali in oggetto. Si rappresenta il caso di una «impresa (…) in forma di società in nome collettivo (…) esercente l’attività di estetica (…) e regolarmente iscritta presso l’albo delle imprese artigiane». Evidenziando che «l’attuale responsabile tecnico per l’attività di estetica (…) ha seguito nell’anno 2012 un seminario di formazione sulla materia, con conseguimento di certificato», e che l’impresa intende «ampliare i servizi offerti alla propria clientela con l’aggiunta di trucco semipermanente», si domanda il parere della scrivente «sulla validità del presente certificato e sul suo riconoscimento ai fini del requisito di idoneità soggettiva, necessario per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing di cui il trucco semipermanente fa parte».
In relazione alla questione così posta, si rappresenta quanto di seguito.
Il trucco semipermanente (o micropigmentazione) è un trattamento volto all’abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l’introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale (a riprova della superficialità dell’intervento sta la necessità di ripetere l’operazione nel tempo, dovuta alla progressiva scomparsa dei pigmenti precedentemente posati per il normale processo esfoliativo e di rigenerazione della pelle). La tecnica, frequentemente associata a quella, analoga, di tatuaggio, costituisce rispetto ad essa attività invero differente, anche per quanto attiene alla strumentazione ed ai prodotti utilizzati.
L’attività professionale di tatuaggio, in ogni caso, non è regolata a livello nazionale, mentre è oggetto di non recenti linee guida emanate dal Ministero della salute e variamente disciplinata da normative regionali e regolamenti locali.
Si deve tuttavia richiamare la sostituzione dell’allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante l’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, ad opera del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, 15 ottobre 2015, n. 206, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, che ha modificato il precedente decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110.
Come noto, l’articolo 1 della legge 1/90 stabilisce che l’attività professionale degli estetisti ricomprende «tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti», con l’espressa esclusione delle prestazioni «dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico», e può essere svolta mediante ricorso a tecniche manuali, con applicazione di prodotti cosmetici, ovvero «con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge».
E’ dunque pacifico che l’estetista in possesso della prevista qualificazione professionale possa fare legittimamente uso nello svolgimento della propria attività in via esclusiva degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ricompresi nell’elenco di cui al richiamato allegato alla legge, offrendo alla propria clientela le prestazioni ed i trattamenti per i quali essi sono progettati, con il rispetto di tutte le vigenti prescrizioni, anche di natura tecnica, ivi incluse, non ultime, quelle contenute nelle schede tecnico-informative in cui è ripartito l’allegato, le quali espongono «le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico» (così recita l’articolo 2 del decreto 12 maggio 2011, n. 110).
Il citato decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206, con il quale si è da ultimo provveduto all’aggiornamento dell’allegato in parola, ha previsto l’inserimento tra le apparecchiature consentite all’estetista del dermografo per micropigmentazione, cui è dedicata la scheda tecnico-informativa n. 23, in cui si espone per l’apparecchiatura il seguente meccanismo di azione: «la micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage). Tramite un applicatore puntiforme sterile oscillante, viene trasferita nell’epidermide una piccola quantità di pigmento che vi permane per un periodo variabile secondo la zona del viso o del corpo. La permanenza variabile è dovuta all’uso di particelle di pigmento che, al passare del tempo, in parte sono rimosse dalla loro sede ed eliminate dai processi metabolici ed in parte sono eliminate dal ricambio dei tessuti della pelle. Il pigmento è veicolato da uno speciale liquido, appositamente realizzato per favorire la corretta applicazione del prodotto». La scheda prosegue recando le cautele d’uso, che richiamano tra le altre le disposizioni contenute nelle già menzionate linee guida emanate dal Ministero della salute, e le indicazioni per gli operatori, volte a dettare dettagliate istruzioni e raccomandazioni tese a garantire la tutela della salute e della sicurezza del soggetto che si sottopone al trattamento estetico.
Di particolare rilevanza, e risolutiva rispetto al quesito posto risulta la sezione della scheda tecnico-informativa riservata alle modalità di esercizio, ove è espressamente disposto che «il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi».
In conclusione, si rende dunque il richiesto parere nel senso che debba ritenersi consentita la prestazione dell’attività di trucco semipermanente a soggetti in possesso dell’abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell’apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte.
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