fbpx

Risoluzione n. 182611

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla figura del preposto nel caso di attività di commercio al dettaglio e di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, stante anche quanto già precisato dalla scrivente Direzione Generale con la circolare n. 3656 del 12-9-2012, nonché in ulteriori note, chiede cosa debba concretamente intendersi con la locuzione “la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità” e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti”, non essendovi alcun riferimento normativo al riguardo, né un regime sanzionatorio.

Il soggetto preposto non presente all’interno dell’esercizio, infatti, parrebbe non direttamente sanzionabile per eventuali violazioni amministrative che dovessero essere accertate nel corso di svolgimento dell’attività, stante la circostanza che il medesimo non è obbligato alla costante presenza all’interno dell’esercizio commerciale e stante la non obbligatoria coincidenza tra il medesimo e il c.d. “operatore del settore alimentare” (OSA) di cui al Regolamento (CE) n. 852 del 2004.

Sottolinea, però, che ai sensi dell’articolo 3, primo capoverso, della legge n. 689 del 1981 nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare si richiama quanto già sostenuto in alcune precedenti note, ossia che la figura del preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione e che può non essere sempre presente nell’esercizio commerciale, fermo restando, come precisato nella circolare n. 3656 del 2012, che al preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.

Ne consegue che è nell’interesse del soggetto preposto assicurare la presenza nel locale in modo consono viste le citate implicazioni di responsabilità che ne derivano.

Nella nota n. 212455 del 2013, ha altresì ritenuto che il soggetto preposto all’attività commerciale, designato dal titolare non in possesso dei requisiti professionali, possa ritenersi responsabile di eventuali violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabilità sia, nella specifica norma da applicarsi, riferibile a chi abbia la responsabilità dell’esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza e non invece per le norme che addebitino tale responsabilità al soggetto che abbia direttamente compiuto la violazione.

Ha evidenziato, infatti, che ai sensi dell’articolo 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” e che ai sensi dell’articolo 6, terzo periodo della medesima legge “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di responsabilità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.

Pertanto, in caso di violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale da parte del soggetto preposto, sia il legale rappresentante, in caso di società, che il titolare, in caso di impresa individuale, risponderanno, comunque in via solidale per le eventuali violazioni commesse dai loro collaboratori.

Nel caso specifico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla figura del preposto necessaria qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali richiesta, resta ferma la necessità di ricorrere all’istituto della rappresentanza, fermo quanto precisato dal Ministero dell’Interno con nota n. 166446 del 31 gennaio 2006 in merito all’obbligatorietà della conduzione personale delle attività in discorso, autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Pertanto, il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o il rappresentante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono tenuti alla effettiva gestione dell’esercizio, dovendo assicurare una costante presenza nell’ambito della sede (salvo assenze temporanee per comuni esigenze come espressamente sottolineato dal Ministero dell’Interno nella nota n. 12491 del 16-7-2013). Il soggetto preposto all’attività commerciale, qualora diverso rispetto al rappresentante legale ai sensi del TULPS, può invece non essere sempre presente all’interno dell’esercizio commerciale.

Di conseguenza, un soggetto titolare di un’attività, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali, mentre è obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS.

Infine si precisa che il rappresentante legale, la cui funzione è correlata e dettagliatamente disciplinata dalle norme del TULPS, non è tenuto ad essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione commerciale (cfr. articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 59 del 2010), considerato che questi ultimi sono espressamente richiesti in capo al soggetto titolare dell’attività, nonché del preposto all’attività qualora ci si avvalga della figura del medesimo.

Fermo quanto sopra evidenziato, si ritiene di precisare ulteriormente che la tesi interpretativa della scrivente, ossia di non imporre una presenza costante nell’esercizio del soggetto preposto, oltre a rispondere al dettato normativo, è conseguente alla consapevolezza che il corretto svolgimento dell’attività, anche in relazione ai requisiti di ordine igienico-sanitario, prescinde dalla predetta imposizione, essendo correlato e, inevitabilmente, garantito dalla capacità di gestione dei soggetti titolari e/o responsabili dell’attività.

Peraltro, anche dalla richiamata applicabilità dell’articolo 3, della legge 689 del 1981, deriva che il soggetto preposto all’attività commerciale possa ritenersi responsabile di eventuali violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabilità sia riferibile a chi abbia la responsabilità dell’esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, terzo periodo della medesima legge n. 689, il quale recita “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”, consegue che in caso di violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale da parte del soggetto preposto, sia il legale rappresentante, in caso di società, che il titolare, in caso di impresa individuale, risponderanno, comunque, in via solidale per le eventuali violazioni commesse dai loro collaboratori.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico