Risoluzione n. 77217 dell’8 maggio 2014
Oggetto: Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 – Piccolo imprenditore agricolo – Iscrizione al Registro delle Imprese.
Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6-3-2014, n. 16304, con la quale la medesima Amministrazione ha risposto alla nota n. 8698 del 20-2-2014 della scrivente Direzione relativa all’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro delle Imprese per gli imprenditori agricoli esercenti l’attività di vendita dei prodotti agricoli provenienti dai propri fondi.
Al riguardo era stato sollevato un dubbio da parte di un’amministrazione locale che aveva evidenziato il caso di un soggetto che aveva dichiarato di non essere obbligato all’iscrizione presso la sezione speciale del Registro in discorso, in quanto presentava un fatturato annuo inferiore ai 7.000 euro ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
La scrivente, con la predetta nota, ha richiamato l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale nel disciplinare l’esercizio dell’attività di vendita degli imprenditori agricoli, dispone l’obbligatorietà per gli stessi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Ha richiamato, altresì, quanto chiarito dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota del 27 settembre 2006, n. 8425, ovvero l’obbligo dell’iscrizione “ alla Camera di Commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione” e che “ l’iscrizione alla Camera di Commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all’interno del fondo dell’azienda di produzione o nelle zone limitrofe.
In via generale ha inoltre evidenziato che sebbene l’articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, nel fare riferimento all’articolo 34, comma 4 (oggi comma 6) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, preveda l’esenzione dall’iscrizione nel medesimo Registro da parte dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o che in caso di inizio di attività
prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7 .000 euro, tale esenzione non possa comunque applicarsi nel caso di vendita su aree pubbliche prevalendo in tal caso quanto espressamente disposto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Con la nota citata in premessa il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, concordando sulla interpretazione fornita dalla scrivente Direzione, ha ulteriormente precisato quanto si riporta.
“Il sistema della vendita diretta dei prodotti agricoli trova la propria fonte normativa primaria nell’art. 4 del d.lgs. n. 228/200] e s.m.i., e nell’art. I, comma 1065, della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), prodromica del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22.11.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2007.
L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n.228/2001 stabilisce espressamente che la vendita può essere esercitata dall ’imprenditore agricolo singolo od associato. In entrambi i casi e necessario che l’esercente sia dotata di partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 8 della legge n.580/93).
Difatti l’art. 4, comma 3, prevede che nella comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l ’azienda di produzione, devono essere indicate “oltre alle generalità del richiedente, dell ’iscrizione al Registro delle Imprese e degli estremi di ubicazione dell ’azienda, anche la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.
Parimenti, l’art. 2, comma 1, del DM Mipaf del 20.11.2007 dispone che.‘ “Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all’art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580”.
Pertanto, l’agricoltore che opera in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7. 000 euro all’anno e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli) deve obbligatoriamente essere iscritto al Registro delle Imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche.
Si rappresenta, inoltre, che non si applicano le norme generali sul commercio agli imprenditori agricoli che intendano vendere i propri prodotti direttamente ai privati (non e richiesta la licenza commerciale), fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità degli alimenti.
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