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Risoluzione n.45561 del 25 gennaio 2018

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Unione fa presente che in sede di accertamento dei requisiti morali nei confronti di un titolare di un esercizio commerciale di vicinato veniva rilevata l’esistenza di un reato di cui all’articolo 5, lett. b della legge 304-1962, n. 283, ossia una violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze e delle bevande, per la quale è stata emesso un decreto penale esecutivo nel 2014 con multa di € 3.000 e confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Chiede, pertanto, conferma della mancanza del requisito morale da parte del soggetto in questione.

Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che il decreto penale di condanna può essere equiparato ad una sentenza penale di condanna, così come anche confermato dal Ministero della Giustizia nella nota n. 71299 del 22-5-2012.

Fermo quanto sopra, il comma 3, dell’articolo 71, con riferimento ai reati elencati alle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1, ossia quando l’inabilità deriva dall’aver subìto una condanna ad una determinata pena o ad una pena per specifici reati, fissa espressamente in cinque anni la durata dell’effetto interdittivo a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.

Il medesimo decreto stabilisce, altresì che: “Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione”.

Per il soggetto che non abbia richiesto ed ottenuto la riabilitazione, l’ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall’articolo 71, comma 3.

Si evidenzia, altresì, che nella medesima nota n. 71299 in premessa citata il Ministero della Giustizia ha altresì precisato che con riguardo al decorso del quinquennio necessario a determinare la cessazione del divieto, il termine iniziale debba essere individuato dal pagamento della pena pecuniaria (o se convertita per insolvenza, dall’esaurimento della libertà controllata) ovvero, in caso di declaratoria di estinzione della pena per altra causa, dal passaggio in giudicato del provvedimento.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico