Quesito del 20/01/2017
Con messaggio di posta elettronica è stato sottoposto alla scrivente un quesito concernente la necessità di designazione del responsabile tecnico nel caso in cui un’impresa esercente l’attività di lavanderia self-service intenda offrire ai propri clienti alcuni ulteriori servizi. Si è esposto il caso di un imprenditore intenzionato ad affiancare all’attività di lavanderia self-service «due servizi aggiuntivi saltuari: 1) ritiro e consegna dei capi a domicilio; 2) stireria», con l’espressa specificazione che «l’attività di stireria (secondaria e marginale) verrebbe svolta con un unico ferro da stiro posizionato in un locale adiacente alla lavanderia senza accesso per i clienti». In relazione a tale fattispecie si chiede «se sia possibile lo svolgimento delle due attività aggiuntive senza la nomina del responsabile tecnico».
Come noto la legge 22 febbraio 2006, n. 84, ha introdotto la disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia. Ai sensi del primo comma dell’articolo 2 della legge, «costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa (…) che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra». Il secondo comma dello stesso articolo 2 stabilisce che «per l’esercizio dell’attività definita dal comma 1» le imprese debbano designare – «presso ogni sede (…) dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia», specifica il primo comma dell’articolo 4 – un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale richiesta, comprovata dal possesso dei requisiti indicati dal medesimo comma.
Il legislatore ha chiaramente inteso considerare l’attività di tintolavanderia nel suo insieme, riconducendovi l’insieme dei trattamenti puntualmente elencati nella disposizione sopra richiamata e prescrivendo per l’accesso ad essa, così unitariamente intesa, il possesso dei requisiti di idoneità professionale normativamente fissati. Ciò non conduce tuttavia a concludere né, per un verso, nel senso che i requisiti professionali e la nomina del responsabile tecnico siano prescritti per quelle sole imprese che intendano svolgere l’intero novero delle attività, né per altro verso che vadano esenti da tali prescrizioni le imprese che svolgano solo uno, o solo alcuni, dei predetti trattamenti.
Si ritiene piuttosto che, anche in considerazione della chiara statuizione normativa contenuta nel secondo comma dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 11, la disciplina posta dalla richiamata legge 84/2006 debba essere interpretata integrando il mero dato testuale alla luce della ratio sottesa alle norme in esame e che dunque debba essere posta precipua attenzione all’incidenza dei trattamenti effettuati dall’impresa sui profili di interesse pubblico alla cui tutela la disciplina normativa è preposta: il richiamo è chiaramente alla esplicita indicazione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge, ove il legislatore indica expressis verbis che «(…) la presente legge è volta ad assicurare l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell’ambiente (…)».
Se per le imprese che svolgono la sola attività di lavanderia self-service tale valutazione, e la conseguente esclusione dell’obbligo di individuazione del responsabile tecnico è operata dal legislatore2, la questione risulta irrisolta per quelle imprese che, esercendo un’attività di lavanderia a gettoni, intendano, com’è il caso in esame, prestare ulteriori servizi alla propria clientela.
In linea generale, l’esigenza di addivenire ad una esegesi della norma pienamente aderente non solo alla richiamata disposizione di cui al decreto-legge 1/2012, ma anche a quegli stessi criteri di ragionevolezza e proporzionalità cui quest’ultima fa riferimento, è già stata espressa da questa Amministrazione in occasione di precedenti analoghi pareri. Nella nota prot. n. 18008 del 9 febbraio 2015 si era, così, affermata la non necessarietà della designazione di un responsabile tecnico per le imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria in relazione al caso in cui, in applicazione dei predetti criteri, si debba ritenere che essa «non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico». E’ evidente che ogni determinazione in ordine al grado di incidenza dell’attività dell’impresa sulla tutela dei sopra menzionati profili di interesse pubblico, e dunque in ultima analisi alla necessità di applicare le disposizioni prescriventi la nomina del responsabile tecnico, non possa che essere concretamente rimessa a quegli Uffici ed Enti direttamente preposti alla valutazione del caso specifico, e dotati degli strumenti conoscitivi e dei poteri ispettivi indispensabili per il suo corretto espletamento, senza che rispetto ad una simile attività istruttoria sia possibile per questa Amministrazione individuare concreti e rigidi parametri dimensionali, o di altro genere, se non al prezzo di rischiare una indebita invasione dell’alveo rimesso alla stretta competenza dei predetti Enti ed Uffici preposti.
Venendo al quesito posto, in conclusione, richiamando quanto sin qui premesso non può che farsi rinvio all’esigenza di una valutazione della fattispecie concreta – fatto salvo il rispetto delle ulteriori prescrizioni normative applicabili in materia, ad esempio, di igiene, sicurezza, conformità urbanistica – alla luce delle indicazioni sopra esposte, ed in special modo del grado di incidenza dei trattamenti sui profili di interesse pubblico salvaguardati dalla disciplina normativa, nonché della effettiva secondarietà, marginalità e saltuarietà delle ulteriori attività che l’impresa intende svolgere.
* Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico
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