Il Responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende alla attività professionale di tintolavanderia, intesa come l’attività di impresa che, ai sensi della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i., esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per l’arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
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