“Decreto legge 20/2/2017, n. 14”
” Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”
Il decreto-legge, entrato in vigore il 21 febbraio, interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città prevalentemente attraverso l’introduzione di misure sanzionatorie amministrative.
In particolare, si prevede l’adozione da parte del sindaco di una sanzione amministrativa pecuniaria volta a punire il divieto di stazionamento o di occupazione di spazi che limitano la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico e l’adozione di un ordine di allontanamento dai luoghi indicati. L’allontanamento viene disposto anche nei confronti di chi – negli spazi indicati – viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, o esercita il commercio abusivo. Tramite regolamenti di polizia urbana si può disporre l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle misure indicate ad aree urbane dove si trovino luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici (art. 9). La recidiva nelle condotte illecite di cui sopra comporta la possibile adozione da parte del questore di un divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi, misura quest’ultima, modellata sul Daspo nelle manifestazioni sportive di cui alla legge 401/1989 (art. 10).
Sono poi meglio definiti i casi in cui il prefetto può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in caso di occupazione di immobili e in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sono stabilite le seguenti priorità (art. 11).
Inoltre, il provvedimento attribuisce al questore, in caso di inosservanza delle ordinanze in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, del potere di sospendere l’attività per un massimo di quindici giorni (art. 12).
L’articolo 13 prevede misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico. Vengono, infatti, enucleate le ipotesi in cui il questore può disporre per motivi di sicurezza il divieto di accesso – di durata tra uno e cinque anni – nei locali pubblici a persone condannate per illeciti in materia di stupefacenti commessi in tali locali (anche questa misura è modellata sul DASPO sportivo).
L’articolo 15 apporta alcune modifiche alla disciplina sulle misure di prevenzione personali contenuta nel Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011).
Nell’ambito degli interventi contro il decoro urbano, l’articolo 16 prevede che ove il reato di deturpazione o imbrattamento (art. 639 c.p.) sia commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico il giudice può subordinare l’applicazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell’illecito.
* Fonte Ufficio Commercio
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