Risoluzione n. 99738 del 23 giugno 2015
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6 – Requisiti professionali – Soggetto inquadrato al livello B2 ccnl industria turistica.
Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto Comune chiede se un soggetto, inquadrato nel livello B2 ex 2 del ccnl dell’Industria turistica, possa essere considerato in possesso della qualificazione professionale per l’avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i
Chiede, altresì, con riferimento al ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti, laddove la scrivente Direzione ha avuto modo di pronunciarsi su alcuni livelli di inquadramento professionale, se i soggetti appartenenti a tale ccnl possano essere ritenuti dipendenti di imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue:
In via preliminare, precisa che il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59, riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande “ … in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.
Con riferimento alla pratica professionale svolta presso esercizi alberghieri (tra i quali rientrano anche gli esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati) la scrivente ha già avuto modo di ritenere che laddove ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo (ovvero appropriata qualifica del dipendente e contribuzioni a norma) e qualora le mansioni svolte abbiano avuto una qualche correlazione con il commercio o la somministrazione degli alimenti, essa può essere ritenuta valida ai fini dell’acquisizione del requisito professionale in discorso.
Il dettato normativo, richiede, inoltre, che il soggetto sia stato “dipendente qualificato”.
Al riguardo la scrivente Direzione ha già avuto modo di sottolineare che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato (per il C.C.N.L. del Turismo e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal QUARTO livello professionale).
Nel caso specifico indicato nel quesito, il soggetto in parola è inquadrato nel livello B2 ex 2 del ccnl dell’Industria turistica, al quale appartengono quei lavoratori che “in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell’attività aziendale”.
Di conseguenza, ad avviso della scrivente, il soggetto in discorso può considerarsi in possesso della qualificazione richiesta.
Con riferimento alla richiesta di chiarire se i lavoratori appartenenti al ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti possono esser considerati dipendenti di imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, la scrivente Direzione precisa di aver già avuto modo di sottolineare che, in via generale, può ritenersi valida la qualificazione acquisita presso un’azienda agricola che svolge attività di vendita dei propri prodotti e di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio azienda agrituristica), ferma restando, ovviamente, l’effettiva attinenza delle mansioni svolte dai soggetti richiedenti il riconoscimento.
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