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Risoluzione n.279585

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/008903 del 12-6-2017, con la quale l’Amministrazione in parola, stante la risoluzione n. 182724 del 17-5-2017, inviata dalla scrivente Direzione Generale, ha fornito chiarimenti in merito alla necessità di un’autorizzazione o altro atto di assenso per la somministrazione di prodotti a base di cannabis, in relazione alla presentazione di una SCIA da parte di un’associazione culturale aderente ad un ente nazionale che gestisce un circolo privato all’interno del quale “sembrerebbero somministrati prodotti a base di cannabis” ad uso terapeutico.

Il Ministero dell’Interno con la nota sopracitata ha precisato quanto di seguito si riporta:

“Al riguardo si precisa in via generale, per i profili di polizia amministrativa di competenza di quest’Ufficio, che l’apertura all’interno di un circolo privato di punti di somministrazione e spaccio di alimenti e bevande è soggetta a s.c.i.a. da presentare al Comune nel caso si tratti di mense aziendali, di spacci annessi a circoli cooperativi e di enti nazionali le cui finalità assistenziali siano state riconosciute con decreto di questo Ministero, ai sensi del combinato disposto della nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 64 del D. Lgs. N. 59/2010 e dell’articolo 3, comma 6, lett. e) della legge n. 287/1991, ovvero all’autorizzazione comunale prevista dall’articolo 3 del D.P.R. n. 235/2001 per le associazioni ed i circoli non aderenti ad organizzazioni nazionali munite del predetto riconoscimento.

Non risultano specifiche norme nella legislazione di pubblica sicurezza applicabili nel caso di somministrazione a scopo terapeutico di prodotti a base di cannabis, dovendosi perciò fare riferimento, innanzitutto, al D.P.R. 9/10/190, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Al riguardo, a titolo di contributo, si richiama il disposto degli artt. 26 e ss., che prevedono una specifica autorizzazione, rilasciata dal Ministero della Sanità per la coltivazione, per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente dalla ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l’impiego di sostanze stupefacenti (Art. 27, u.c.).

Si richiama, altresì, l’articolo 29 dello stesso DPR che disciplina la vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, attribuendo specifiche competenze alla Guardia di Finanza.

Ancora a titolo di contributo, si ricorda che nella materia potrebbe rilevare anche il disposto della legge 2.12.2016, n. 242, recante disposizioni “per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, che prevede specifiche competenze in capo al Ministero delle Politiche Agricole e compiti di vigilanza in capo al Corpo Forestale dello Stato (ora assorbito dall’Arma dei Carabinieri), nonché la previsione, con decreto del Ministro della Salute, dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti”.

Alla citata risoluzione della scrivente Direzione Generale n. 182724 ha dato riscontro, per la parte di propria competenza, anche il Ministero della Salute con nota n. 36524 del 19-6-2017, il cui contenuto si riporta nel prosieguo.

“In riferimento alla nota prot. n. 182724 del 17 maggio 2017 u.s., concernente l’oggetto, si informa che la prescrizione di medicinali a base di cannabis ad uso medico è consentita con ricetta medica non ripetibile.

La somministrazione di medicinali avviene generalmente in ambiente ospedaliero oppure al domicilio del paziente.

Non rientrano nella competenza di questo Ufficio Centrale stupefacenti autorizzazioni allo svolgimento di attività relative alla somministrazione di medicinali a base di stupefacenti. In particolare l’attività di cui si chiede parere appare vietata ai sensi dell’articolo 79 del DPR 309/90, il cui testo vigente dovrebbe essere quello di seguito riportato*, nella formulazione anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 2014”.

* Art. 79 – Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 10.329 (lire venti milioni) se l’uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall’art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) se l’uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico