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Subingresso mortis causa

Risoluzione n. 365809

Si fa riferimento alla nota pervenuta con la quale codeste Amministrazioni chiedono chiarimenti in merito ad un caso di trasferimento in proprietà di un esercizio di vicinato non alimentare da parte di un erede subentrato mortis causa.

Evidenziano, infatti, che l’erede intende cedere l’attività in proprietà a terzi senza attivarla, ossia senza iscriversi al Registro Imprese, in quanto l’attività non verrebbe esercitata dal medesimo bensì ceduta direttamente al subentrante.

Chiedono, pertanto, quale sia la corretta procedura per il SUAP comunale in carenza dell’anzidetta iscrizione al Registro Imprese.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue. Con riferimento all’attività di commercio al dettaglio si richiama l’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale dispone che “E’ soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7. 8 e 9”.

Si richiama, altresì, quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che ha individuato i procedimento oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio-assenso e comunicazione e i relativi regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti in attuazione dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nel citato decreto legislativo n. 222, l’istituto applicabile in caso di subingresso nell’esercizio dell’attività commerciale di vendita in sede fissa è quello della comunicazione, ove riguardi il settore non alimentare, e della SCIA Unica, nel caso di settore alimentare (cfr. tabella A del d.lgs. 222 nonché i moduli, unificati e standardizzati, allegati all’Accordo del 4 maggio 2017 sancito in sede di Conferenza Unificata – Repertorio Atti n. 46/C – a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126).

Fermo quanto sopra, con riferimento alla possibilità di cedere l’attività in proprietà a terzi senza attivarla, la scrivente Direzione Generale richiama quanto già sostenuto al punto 6.4 della circolare n. 3635 del 6-5-2010, che vale, ovviamente, anche per tutte le altre attività commerciali, ovvero che la “necessità di acquisire il requisito della qualificazione professionale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande vale, ovviamente, solo nel caso in cui il soggetto, che ha ottenuto in eredità l’attività, intenda continuarla a suo nome: resta fermo, infatti, che, nel caso in cui intenda cederla in gestione o in proprietà, non è soggetto all’obbligo di munirsi della qualificazione né di inviare alcuna comunicazione al comune competente per territorio”.

Ciò significa che, ai sensi della disciplina nazionale vigente, l’erede citato nel quesito, ad avviso della scrivente Direzione Generale, può cedere in proprietà l’attività relativa all’esercizio di vicinato non alimentare, senza essere tenuto ad attivare l’azienda e quindi senza obbligo di iscrizione al Registro Imprese o di comunicazione al Comune competente per territorio. E’ il soggetto al quale viene trasferita l’attività, infatti, che è tenuto a comunicare, indicando che il subentro è avvenuto a seguito di regolare contratto di trasferimento di proprietà.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico
Marco Criaco

Promotore, coordinatore ed organizzatore di Corsi Professionali

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