Risoluzione n. 331084 del 20 ottobre 2016
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede di fornire un risconto in merito alla possibilità di esercitare l’attività di vendita al dettaglio del settore alimentare (vendita di frutta e verdura) su area esterna, scoperta, privata adiacente al locale, non soggetta al pubblico passaggio e, se eventualmente se ne ravvisi la possibilità, chiede di conoscere se sia necessaria la presentazione della SCIA per ampliamento della superficie di vendita.
A tal fine evidenzia che l’articolo 8, comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune (…) stabilisce il divieto di vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale, limitando pertanto il divieto, secondo codesto Comune, alla sola soglia senza estenderlo alle aree esterne adiacenti.
Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
Nel caso sottoposto, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (nello specifico frutta e verdura) viene esercitata tramite l’utilizzo di un locale e, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del citato Regolamento, le merci e le derrate alimentari non possono essere vendute alla vista del pubblico sulla soglia del locale o magazzino anche qualora non si verifichi occupazione di suolo stradale.
Relativamente all’ammissibilità di tale modalità di vendita, la scrivente Direzione Generale non può che richiamare la sentenza del TAR Lazio n. 9530/2016 che ha per oggetto la fattispecie sottoposta da codesto Dipartimento.
In tale sentenza il TAR ha ritenuto legittima la sanzione della sospensione dell’attività disposta da codesto Comune nei confronti di un negoziante che esponeva per la vendita cassette di frutta e verdura su suolo privato, violando il divieto del citato articolo 8, comma 2 del Regolamento.
Stante la circostanza che la normativa comunale sanziona detta condotta anche se non si verifichi occupazione di suolo pubblico, il TAR ha sostenuto, pertanto, che “appare irrilevante il fatto che l’esposizione sia stata posta in essere su suolo privato” e che, se le cassette di frutta e verdura vengono esposte su area privata adiacente al locale al fine di esercitare l’attività di vendita al dettaglio su area esterna, appare altresì evidente che le medesime vengono esposte “ai fini della vendita e pertanto alla vista del pubblico, il quale era evidentemente autorizzato ad entrare nell’area di pertinenza condominiale”.
* Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico
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