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Risoluzione n. 45548

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 27442 del 17-1-2018, con la quale il Ministero dell’Interno ha espresso il proprio avviso in merito al corretto procedimento da seguire nel caso di attività di vendita di oggetti preziosi all’interno di esercizi commerciali già avviati, tenuto conto di quanto stabilito in materia dal decreto legislativo n. 222 del 2016, facendo seguito alla nota della Scrivente n. 550441 del 19-2-2017 riportante il quesito di un Comune.

“L’interrogativo in argomento trae origine dall’avvenuto rilascio da parte del SUAP del citato ente locale, in data 14-9-2017, di un’autorizzazione al commercio di oggetti preziosi nell’ambito di un’attività commerciale già avviata, sulla base di un’interpretazione erronea della normativa introdotta dal menzionato decreto Scia-2 (d.lgs. n. 222/2016), secondo la quale l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 27 del TULPS sarebbe venuta meno perché assorbita nella determinazione motivata della conferenza di servizi indetta dal SUAP stesso.

Con successiva nota del 2-11-2017, la Questura di (…) metteva in evidenza la carenza di potere del Comune rispetto all’emanazione del provvedimento in parola, segnalando all’ente locale come la novella legislativa non comporti alcuna modifica delle competenze in merito al rilascio delle autorizzazioni in argomento e chiedendo al Comune medesimo di procedere al ritiro dell’atto in questione in quanto privo di effetti.

Ciò premesso, questo Ufficio conferma l’interpretazione resa da codesto Ministero con la citata nota n. 550441, secondo la quale “la Scrivente riterrebbe che, ai fini dell’avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi, occorra necessariamente il rilascio della licenza prevista dall’art. 127 TULPS e che in assenza della medesima, come peraltro ripetutamente sostenuto da codesto Ministero dell’Interno, competente in materia di pubblica sicurezza, non sia consentito l’avvio dell’attività”.

Con specifico riguardo al regime amministrativo applicabile all’attività i commercio di oggetti preziosi, introdotto dal decreto Scia-2, si ritiene opportuno, ad ogni buon conto, operare le seguenti sottolineature.

Com’è noto, il punto 35 della tabella A, allegata al citato decreto, prende in considerazione l’attività di commercio al dettaglio di oggetti preziosi, distinguendo tra: a) vendita di oggetti preziosi in esercizio di vicinato; b) vendita di oggetti preziosi in media o grande struttura di vendita e c) vendita di oggetti preziosi in caso di attività commerciale già avviata.

Con riguardo alla fattispecie di vendita di oggetti preziosi in esercizio di vicinato, la tabella citata indica il regime amministrativo della c.d. “scia condizionata” (o “scia spuria”), prevedendo che l’interessato presenti al SUAP territorialmente competente una Scia per l’avvio dell’esercizio di vicinato, unitamente ad un’istanza rivolta al Questore intesa al rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi, istanza della quale il SUAP cura la trasmissione al Questore medesimo.

Il Comune è altresì tenuto, entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza, alla convocazione della conferenza di servizi (asincrona), per l’esame contestuale dei presupposti di legge inerenti all’attività di cui si tratta (commerciali, urbanistici, sanitari, ecc.) e per l’acquisizione della citata autorizzazione di pubblica sicurezza. L’avvio dell’attività è subordinato al rilascio della licenza di polizia e al parere positivo finale della conferenza, di cui il SUAP dà notizia all’interessato.

Sia la menzionata tabella A che l’art. 19-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990 – introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 126/2016, c.d. Scia-1 – sono chiari nell’affermare come l’inizio dell’attività oggetto di scia condizionata non possa aver luogo se non successivamente al rilascio dell’autorizzazione, la quale costituisce, appunto, “condizione” per il legittimo esercizio dell’attività stessa.

D’altra parte, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1784 del 2016, la scia condizionata risponde ad una logica diversa da quella sottostante alla scia c.d. “pura”, poiché essa determina un innesto, sul modello della scia, di un provvedimento autorizzatorio a carattere propedeutico, circostanza che – sempre a mente del citato parere – indurrebbe a qualificare la dichiarazione dell’interessato in termini di “richiesta” di inizio di attività (c.d. “r.i.a.”), piuttosto che come “segnalazione certificata” vera e propria.

Il vantaggio per il privato – che non è quindi titolato a dare immediato avvio all’attività sulla base della mera scia – consiste nel fatto che l’onere di richiedere l’autorizzazione viene spostato sul SUAP, tenuto ad attivare le amministrazioni competenti al rilascio dei provvedimenti condizionanti il legittimo esercizio dell’attività, per mezzo della conferenza di servizi.

Venendo alla fattispecie di vendita di oggetti preziosi in medie o grandi strutture commerciali, la citata tabella A, prevede due distinti provvedimenti autorizzatori, l’uno per l’avvio della struttura commerciale e l’altro per la vendita di oggetti preziosi.

In questo caso, entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza, il SUAP convoca una conferenza di servizi allo scopo di acquisire le menzionate autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato. L’attività non potrà essere iniziata prima del rilascio delle autorizzazioni stesse o senza che sia decorso il termine per il silenzio assenso.

Per quel che riguarda, invece, la vendita di oggetti preziosi nell’ambito di attività commerciali già avviate – rectius già oggetto di autorizzazione – la citata tabella prevede unicamente il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza.

L’istanza volta all’ottenimento della predetta autorizzazione viene presentata al SUAP che la trasmette al Questore. E’ altresì prevista la formazione del silenzio assenso in caso di decorso del termine senza che sia stato adottato il provvedimento autorizzatorio espresso. Considerato che, in tali casi, il più delle volte non sarà necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, il SUAP non sarà tenuto alla convocazione della conferenza di servizi e si limiterà a comunicare all’interessato l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione ex art. 127 TULPS da parte della Questura.

Tanto premesso, non può che ribadirsi come, nelle tre descritte ipotesi individuate dal n. 35 della tabella A, pur innestandosi nel più ampio modulo procedurale facente capo al SUAP, il procedimento amministrativo di rilascio della licenza di polizia per il commercio di oggetti preziosi ex art. 127 del TULPS continui a conservare la propria autonomia.

D’altra parte è opportuno ricordare come sia generalmente condiviso che la disciplina istitutiva degli Sportelli unici per le attività produttive non comporti trasferimenti di competenza ma si limiti ad introdurre un sistema di raccordo tra le amministrazioni imperniato sull’individuazione di un interlocutore unico delle imprese, in modo da semplificare l’ottenimento dei titoli abilitativi, anche abbattendone le tempistiche di rilascio”.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico